Approvazione del regolamento dell’Agriturismo

La nostra passione e tenacia sono state premiate

Qualche anno fa avevamo pubblicato la notizia dell’approvazione della Legge Regionale sulla sosta gratuita 24 ore in aziende agricole.

Nel frattempo c’era stato un ricorso al TAR ed a seguito delle sentenze avverse del Tar e del Consiglio di Stato, viene ridisclipinata l’agri sosta camper gratuita per 24 ore e le altre forme d’accoglienza Agricampeggio, Agri Sosta , che consente alle aziende di inserirsi nei circuiti amatoriali di ospitalità dei camperisti. L’ok alla delibera di modifiche presentata dalla vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi è arrivato nella seduta dell’ultima giunta 9/2021 (https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/agriturismi-approvato-il-regolamento.-saccardi-finalmente-la-bussola-per-il-settore-%C2%A0) dopo che erano stati già raccolti i pareri favorevoli con le raccomandazioni del Consiglio delle Autonomie Locali e della seconda  Commissione del Consiglio regionale. Un percorso lungo, condiviso, per un obiettivo molto atteso dagli addetti ai lavori, che ha prodotto diverse novità che aprono nuove opportunità di lavoro per gli agriturismi.

“Il settore sentiva il bisogno di una bussola e dopo anni – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – siamo riusciti a licenziare questo utilissimo strumento, un testo netto con regole e precisazioni che non lasciano spazio all’ambiguità.” “Finalmente  – ha proseguito Saccardi – una regolamentazione, la prima in Italia, che chiarisce una volta per tutte cosa gli imprenditori agricoli possono realizzare nelle loro strutture nel pieno rispetto dell’ambiente e della sostenibilità e cosa no, ponendo fine all’incertezza interpretativa che tanti problemi ha causato fino ad oggi sul territorio”.

Questo comunicato ci riempie di orgoglio perché pensiamo di aver contribuito, con la nostra passione nel far conoscere e sviluppare il turismo itinerante, sia alla regolamentazione dell’agri-campeggio e dell’agri-sosta che a quest’ultimo risultato della sosta 24 ore.

Il nostro impegno si è concretizzato in numerosi convegni da noi organizzati dove abbiamo coinvolto gli organi dello sviluppo agricolo della Regione Toscana CONVEGNO SULL’AGRIPLEINAIR 2009 – Caravanbacci Convegno “Una nuova visione del turismo all’aria aperta in Toscana” – Caravanbacci Energie alternative e turismo sostenibile 2012 – Caravanbacci nonché in progetti concreti come quello costruito con il Consorzio del Chianti Classico e le sue 38 aziende aderenti al camperfriendly http://www.chianticlassico.com/aziende/?_sft_servizi=camper-friendly e quello incentrato sul territorio pisano con Terre di Pisa ( 50 aziende agricole che insieme a noi hanno partecipato alla costruzione di un nuovo concetto turistico nell’area pisana). Il raggiungimento di questo traguardo farà un gran bene al nostro settore e consentirà al mondo agricolo di conoscere le potenzialità di sostenibilità ecologica e di spesa sul territorio del nostro settore ed ai turisti con V.R. italiani e stranieri, di conoscere a fondo il territorio della nostra bella Italia dal punto di vista umano, paesaggistico ed enogastronomico. Molto importante nel prossimo futuro sarà pubblicizzare questa forma di turismo con proposte integrate di accoglienza turistica ed esperienziale del nostro territorio toscano.

L’auspicio è che tutte le Regioni italiane seguano l’esempio toscano e definiscano e regolamentino in tempi brevi l’ospitalità rurale dedicata ai turisti con i VR : un’azione che potrebbe stimolare nei territori “minori” non solo il flusso di tanti italiani possessori di VR, ma anche le presenze di nuovi turisti provenienti da altre nazioni europee e extraeuropee già abituati a fare questo tipo di esperienze nei loro paesi ,ma fino adesso privati della possibilità di fare conoscenza del territorio “minore” italiano in maniera regolamentata.

Alla domanda se c’è interesse da parte del turista europeo la risposta è sì. L’interesse esiste ed è in forte crescita e non è una piccola nicchia come alcuni pensano ma, un turismo sostenibile e di qualità di vita , che non contrasta con gli altri tipi di turismo come l’ospitalità in camere di agriturismi, ma li completa, soprattutto in questo periodo post Covid.

Nicoletta Bacci

Approvazione del regolamento

ESTRATTO riguardante l’accoglienza in spazi aperti del NUOVO REGOLAMENTO dell’AGRITURISMO

Art. 27 – Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti

1. Per il calcolo delle superfici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge si tiene conto della superficie totale aziendale (SAT) indicata nella relazione agrituristica.

2. Le piazzole per l’ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. La superficie delle singole piazzole deve avere una superficie minima di 60 metri quadrati e almeno due piazzole devono essere realizzate con percorsi idonei al superamento delle barriere architettoniche. Le piazzole in terreni in pendenza possono essere realizzate con strutture di legno o altro materiale idoneo o con movimenti di terra dove consentito, per realizzare i piani orizzontali in sicurezza con esclusione di opere murarie.

3. Per l’ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:
a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;
b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.

4. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.

5. I servizi igienici e sanitari, le docce e la lavanderia devono essere realizzati nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche e non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. Le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria. La lavanderia può essere realizzata anche all’aperto.

6. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:
a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore;
b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l’illuminazione dell’area;
d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;
e) in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici.

Art. 27 bis – Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti

1. Per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell’articolo 27, comma 1 devono essere previsti i seguenti requisiti:

a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;
b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica; c) illuminazione dell’area;
d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno
scarico idoneo per i wc chimici;
e) dispositivi di prevenzione incendi.

2. La sosta camper a titolo gratuito presso un’azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore è soggetta solamente ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) ed e) e non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6 bis, 7 e 9.

Art. 27 ter – Piazzole allestite dall’imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo

1. Nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, l’allestimento delle piazzole con le dotazioni di cui all’articolo 13, comma 4 della legge per la durata dell’attività di agricampeggio è subordinato al conseguimento di idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di un progetto complessivo dell’area da adibire ad agricampeggio, da presentare al SUAP. Il progetto indica, nel dettaglio, le piazzole e le relative dotazioni, nonché i mezzi di soggiorno ivi collocati.

2. Per l’allestimento delle piazzole possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:
a) tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, con una superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.

b) camper, roulotte, case mobili dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, anche dotate singolarmente di servizi igienico- sanitari e di cucina, di superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e per le case mobili di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.

3. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 2, non devono essere di natura permanente.

4. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.